E' VALIDO IL CONTRATTO CHE COSTITUISCE LA SERVITU' DI PARCHEGGIO
Cassazione Civile, SS.UU., 13 febbraio 2024, n.3925
Le Sezioni Unite affermano che è possibile costituire, a determinate condizioni, una servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui attraverso la sottoscrizione di un accordo.
Innanzitutto, tale facoltà delle parti è possibile se vi è un vantaggio a favore di un altro fondo per una sua migliore utilizzazione.
Pensiamo a due abitazioni limitrofe:
Abitazione A – fondo dominante
Abitazione B – fondo servente
L’area del fondo servente - contrassegnata con una X – viene adibita per costituire la servitù di parcheggio a favore del fondo dominante.
Per tale motivo, il proprietario del fondo A potrà parcheggiare l’autovettura sull’area definita del fondo B.
Oltre al vantaggio, devono sussistere tutti gli altri requisiti del ius in re aliena ossia:
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l’altruità della cosa (il diritto su cosa altrui);
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l’assolutezza (la possibilità per il titolare del diritto di farlo valere nei confronti di tutti in qualità di possessore);
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l’immediatezza (il titolare del diritto per esercitarlo non deve avere bisogno dell’intervento di un terzo);
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l’inerenza al fondo servente e al fondo dominante (ogni diritto vantato sul fondo servente e confliggente con la servitù può essere opposto);
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la specificità dell’utilità (il diritto di parcheggio deve essere determinato nell’atto costitutivo);
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la localizzazione quale individuazione del luogo di esercizio della servitù;
La servitù non può essere trasferita separatamente dal fondo su cui insiste.
Per poter stabilire se vi sono tutti i requisiti richiesti, dovrà essere esaminata la situazione in concreto.
Trattasi di una figura negoziale atipica alla quale la Cassazione ha voluto riconoscere validità in quanto persegue interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento.