Agevolazioni prima casa: cosa succede in caso di vendita? le caratteristiche da sapere, aliquote e alcuni esempi pratici.
Ci capita a volte di avere dei clienti che, dopo alcuni anni, decidono di cambiare casa, per acquistarne una nuova, più grande o con delle nuove caratteristiche più adatte alla loro famiglia.
Ecco quindi che abbiamo pensato di raccogliere alcune informazioni utili da sapere per chiarire alcuni dubbi.
Il team di Pesce Immobiliare rimane come sempre a vostra disposizione per maggiori informazioni.
Quali sono le agevolazioni per l'acquisto di un immobile come "prima casa"?
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” consistono in:
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ACQUISTO DA PRIVATO
- imposta di registro pari al 2% (anziché il 9%) da calcolare sul valore catastale;
- imposta ipotecaria e catastale pari a Euro 50,00 ciascuna in misura fissa;
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ACQUISTO DA SOCIETA’ COSTRUTTRICE
- I.V.A. 4% (anziché il 10%) da calcolare sul prezzo di compravendita;
- imposta di registro, catastale e ipotecaria pari a Euro 200,00 ciascuna in misura fissa.
I presupposti soggettivi e oggettivi per poter acquistare un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” sono:
- l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- l'acquirente non deve essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Se si intende acquistare un immobile nel Comune in cui si è già in possesso di un immobile acquistato con i benefici “prima casa”
Nell’eventualità in cui un soggetto intenda acquistare un immobile nello stesso Comune in cui è già proprietario di una unità acquistata con i benefici “prima casa”, l’acquisto potrà essere effettuato sempre come “prima casa” a patto che alieni il primo immobile entro un anno dalla data della seconda compravendita.
Se si intende acquistare un immobile nel Comune in cui si è già in possesso di un immobile acquistato come “seconda casa”
Le agevolazioni “prima casa” non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici; non è possibile nemmeno se ci si impegna a vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Facciamo un esempio: nel 2020, ho acquistato con il mio compagno, per la quota di 50% ciascuno, un immobile a Zelarino, come seconda casa, da locare.
Nel 2021, intendo acquistare un’abitazione a Mestre in cui vivere con la mia famiglia, usufruendo dei benefici relativi all’acquisto “prima casa”.
Questa operazione non è possibile.
La prima casa non può essere acquistata nello stesso Comune – quello di Venezia, nell’esempio – in cui si trova la vecchia casa.
E’ necessario vendere la vecchia casa e poi acquistare quella nuova.