Acquisto della “prima casa”: un sogno che per molte coppie diventa, a volte, difficile da raggiungere.
 

prima casa under 36

 

Per questo motivo con il decreto “Sostegni Bis”, D.L. 73/2021, sono state introdotte delle agevolazioni fiscali dedicate ai giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni e che vogliono acquistare la loro prima casa.

Oltre al requisito dell’età, la normativa prevede che l'acquisto debba avvenire nel periodo che intercorre tra il 26.05.2021 e il 31.12.2022 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Lo stesso viene calcolato sui redditi percepiti e sul patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’INPS della DSU, ovvero della dichiarazione sostitutiva unica.

Quest’ultima serve a certificare i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali diretti a individuare la situazione economica del nucleo famigliare.

E’ possibile quindi per i giovani acquistare un immobile:

1) non soggetto ad IVA, con l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;

2) soggetto ad IVA, con l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale oltre al riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta; tale credito può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

  • utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare a seguito della compravendita;

  • utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (cod. tributo 6928).

Inoltre, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

La normativa esclude le agevolazioni per gli immobili classificati nelle categorie catastali:
. A/1 (abitazioni di tipo signorile),
. A/8 (abitazioni in ville),
. A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico),

e include le pertinenze classificate nelle categorie catastali:
- C/2 (magazzini e locali di deposito),
- C/6 (rimesse e autorimesse),
- C/7 (tettoie chiuse o aperte),

limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria e destinate al servizio dell’abitazione oggetto di acquisto agevolato.

Si precisa che la pertinenza può essere acquistata anche con atto separato, rispetto a quello dell’abitazione, purchè entro il termine di validità dell’agevolazione e nel rispetto degli altri parametri previsti.

Eventuale sottoscrizione di contratto preliminare: la normativa prevede il pagamento delle imposte dovute con la facoltà, all’atto definitivo, di richiedere rimborso degli importi corrisposti a titolo di caparra e acconti.

In caso di acquisto di un'immobile all’asta: si applicano le agevolazioni citate.

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